Federazione svizzera per la formazione continua FSEA


La nuova legge sulla formazione professionale (2002) e le ordinanze sulla formazione professionale (2003) hanno portato all’elaborazione di nuovi programmi quadro d’insegnamento (2006) riguardo alle diverse categorie di responsabili della formazione professionale. Questi programmi quadro d’insegnamento presentano numerosi paralleli a livello di obiettivi e standard formativi con i diplomi rilasciati dal sistema modulare FFA.

La permeabilità tra i due sistemi ha come obiettivo di evitare ai formatori o responsabili della formazione professionale di dover ripetere l’apprendimento di contenuti formativi e mira di conseguenza a promuovere offerte "passerella" che riconoscano i diplomi precedentemente conseguiti.

La permeabilità tra i due sistemi di formazione viene auspicata.

Principi della permeabilità

  •  La durata della formazione per i diplomi corrispondenti, rispettivamente nel sistema FFA e in quello RFP, richiede più o meno lo stesso investimento in termini di tempo, indipendentemente dalla via che il/la partecipante decide di intraprendere.
  • Le procedure di qualificazione del sistema FFA sono riconosciute, a condizione che venga messo l’accento sulla formazione professionale.
  • Le istituzioni di formazione sottostanno a una procedura di riconoscimento agevolata presso l’UFFT.
  • Le istituzioni che offrono una formazione RFP possono far riconoscere nel sistema modulare FFA i moduli completi e le nuove offerte complementari proposte.
  • I requisiti/le condizioni d’ammissione per i moduli FFA sono indicati nei vari descrittivi e per quanto riguarda i diplomi RFP nell’ordinanza sulla formazione professionale art. 44–46 e ES art. 12.

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