Federazione svizzera per la formazione continua FSEA


La nuova legge sulla formazione professionale (2002) e le ordinanze sulla formazione professionale (2003) hanno portato all’elaborazione di nuovi programmi quadro d’insegnamento (2006) riguardo alle diverse categorie di responsabili della formazione professionale. Questi programmi quadro d’insegnamento presentano numerosi paralleli con i diplomi rilasciati dal sistema modulare FFA a livello di obiettivi e standard formativi.

La permeabilità tra i due sistemi ha come obiettivo di evitare ai formatori o responsabili della formazione professionale di dover ripetere l’apprendimento di contenuti formativi e mira di conseguenza a promuovere offerte "passerella" che riconoscano i diplomi precedentemente conseguiti.

La permeabilità tra i due sistemi di formazione viene auspicata.

Principi della permeabilità

  •  La durata della formazione per i diplomi corrispondenti, rispettivamente nel sistema FFA e in quello RFP, richiede più o meno lo stesso investimento in termini di tempo, indipendentemente dalla via che il/la partecipante decide di intraprendere.
  • Le procedure di qualificazione del sistema FFA sono riconosciute, a condizione che venga messo l’accento sulla formazione professionale.
  • Le istituzioni di formazione sottostanno a una procedura di riconoscimento agevolata presso l’UFFT.
  • Le istituzioni che offrono una formazione RFP possono far riconoscere nel sistema modulare FFA i moduli completi e le nuove offerte complementari proposte.
  • I requisiti/le condizioni d’ammissione per i moduli FFA sono indicati nei vari descrittivi e per quanto riguarda i diplomi RFP nell’ordinanza sulla formazione professionale art. 44–46 e ES art. 12.

 

 

 

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